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Modificato e approvato con voto unanime dal congresso nazionale svolto a Roma il 10-12-2005 ART. 1 - Finalità L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DEGLI EMIGRATI E IMMIGRATI E FAMIGLIE “ (A.I.T.E.F.) costituita a Roma il 14.11.1977 provvede all’assistenza morale, culturale e sociale degli emigrati italiani, degli immigrati e delle loro famiglie. L’AITEF ha la sede nazionale a Roma e sedi in Italia ed all’estero. ART. 2 La AITEF, non ha scopo di lucro, ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea. L’AITEF promuove: 1) iniziative ed azioni che contribuiscano alla adozione di politiche per ridurre la disoccupazione, per la tutela dei diritti dei lavoratori all’estero, per eliminare qualsiasi discriminazione ed assicurare la partecipazione dei lavoratori emigrati ed immigrati alla vita amministrativa e politica; 2) la costituzione di centri di istruzione, qualificazione, riqualificazione di informazione culturale e di preparazione alle loro nuove condizioni di vita e di lavoro; 3) l’assistenza morale e culturale degli emigrati e degli immigrati, mediante: a) la ricerca di posti di lavoro; b) la istituzione di uffici di servizio sociale, biblioteche, circoli sociali, culturali, artistici, ricreativi e sportivi; 4) incontri dibattiti ed accordi con le forze politiche, con i sindacati, con le Associazioni Nazionali, con Enti e con Istituti, per facilitare l’inserimento degli emigrati nelle Comunità e per mantenere continuità di rapporti con i luoghi di origine; 5) studi e ricerche sui flussi migratori, nonché sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati ed immigrati; 6) la divulgazione – mediante mostre, conferenze, convegni e gite – storia, arte e bellezze dell’Italia e delle Nazioni e Regioni di provenienza; 7) l’informazione e l’attività culturale degli emigrati, immigrati e dei loro familiari, con pubblicazioni periodiche ( giornali, bollettini, notiziari, anche attraverso le nuove tecnologie ). 8) La cooperazione internazionale, l’internazionalizzazione: gli scambi d’esperienze tra amministratori e gemellaggi. ART. 3 Il patrimonio dell’AITEF è costituito: a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; b) dai contributi degli associati; c) dai proventi di manifestazioni, gestioni accessorie e da attività promosse dall’Associazione; d) dai lasciti, donazioni, contributi, oblazioni ed elargizioni di Enti ed Istituti pubblici e privati. La ripartizione delle entrate finanziarie viene annualmente decisa dal comitato Centrale. ART. 4 – I soci I soci dell’AITEF sono: fondatori, ordinari, onorari e collettivi: - fondatori: quelli che figurano nell’atto costitutivo, - ordinari: i cittadini italiani,emigrati o appartenenti alle loro famiglie, gli immigrati e le loro famiglie che ne facciano domanda, - onorari: i cittadini italiani e stranieri ai quali si intenda dare riconoscimento per loro particolari benemerenze I soci onorari, vengono proclamati dal Presidente – sentito il Consiglio Nazionale – hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali. Sono soci collettivi, le Associazioni ed organizzazioni che – a seguito di apposita deliberazione – chiedano l’affiliazione. Le Associazioni, i circoli, le federazioni e le organizzazioni affiliate conservano autonomia amministrativa economica, finanziaria e contabile. I soci hanno diritto: a) a partecipare alle attività promosse dall’Associazione; b) ad usufruire delle agevolazioni concesse all’Associazione; c) a partecipare all’ elezione degli organi statutari. I soci hanno obbligo: a) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni; b) di versare le quote annuali; c) di risolvere le controversie esclusivamente nell’ambito dell’Associazione. Ai soci, il Collegio dei probiviri può comminare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti disciplinari: - il richiamo; - la censura; - la sospensione; - l’espulsione. I soci possono ricorrere per le violazioni dello statuto e dei regolamenti al Collegio dei Probiviri. Le decisioni del Collegio sono vincolanti ed inoppugnabili. ART. 5 – Organi Nazionali Sono organi nazionali della Associazione: − il Congresso Nazionale; − il Consiglio Nazionale; − il Comitato di Presidenza; − il Presidente; − il Segretario Generale; − il Collegio Nazionale dei Probiviri; − il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. ART. 6 IL Congresso Nazionale è convocato ogni 3 anni e, in via straordinaria, su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale. In questo ultimo caso il presidente Nazionale convoca il Congresso entro 60 giorni della richiesta. Il Congresso Nazionale ordinario viene convocato dal Presidente Nazionale 30 giorni prima del giorno fissato ed è deliberato dal Consiglio Nazionale che approva le norme congressuali. La presidenza del Congresso è assunta dal Presidente e, in sua assenza, da un Vice Presidente finché il Congresso non avrà eletto il Presidente del Congresso. Al Congresso Nazionale partecipano i soci fondatori, i componenti del Consiglio Nazionale, i segretari regionali ed i delegati eletti dalle Federazioni e dalle Associazioni ed organizzazioni affiliate, secondo le norme fissate dal Consiglio Nazionale. Le votazioni sono di regola palesi, sono segrete quando vengono votate nomine o questioni relative a persone ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei delegati. Il Congresso Nazionale: − elegge i componenti il Consiglio Nazionale, il Comitato di Presidenza, i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti; − approva a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto ed a maggioranza le relazioni morali e finanziarie. ART. 7 Il Consiglio Nazionale è composto fino ad un massimo di 31 componenti. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale una volta l’anno e tutte le volte che gli venga richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale: a) delibera la convocazione del Congresso; b) indica le linee programmatiche; c) propone al Congresso Nazionale le modifiche allo Statuto; d) delibera i bilanci; e) attua le direttive indicate dal Congresso; f) elegge i sette componenti il Comitato di presidenza. Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti. ART. 8 IL Comitato di Presidenza è eletto dal Consiglio nazionale, è composto da sette componenti e tra i suoi membri elegge: · il Presidente; · uno o più Vice Presidenti, di cui uno vicario; · il Segretario Generale. Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente Nazionale una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Comitato di Presidenza: a) attua le deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale; b) cura la gestione e l’amministrazione dell’Associazione; c) predispone le norme congressuali ed il regolamento interno; d) delibera i provvedimenti anche di competenza del Consiglio nazionale al quale dovrà sottoporli per la ratifica; e) delibera lo scioglimento della Federazione regionale ed all’estero e la nomina del Commissario straordinario. f) Nomina i responsabili dei dipartimenti. ART. 9 Il Presidente viene eletto, dal Comitato di Presidenza tra i suoi componenti. Il Presidente: a) Rappresentare l’Associazione; b) Stipula convenzioni ed accordi; c) Tiene contatti con le organizzazioni periferiche ed estere; d) Prende, in caso di urgenza, i provvedimenti, salvo a riferirne per al Comitato di Presidenza alla sua prima riunione; e) Convoca il Comitato di Presidenza, il nazionale e il Congresso Nazionale; f) Delega le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ai Vice Presidente; g) Attua la gestione amministrativa, verifica l’andamento delle entrate e delle uscite rispetto alle previsioni di bilancio predispone il bilancio di previsione le variazioni ed il consuntivo che devono essere approvati dal Consiglio Nazionale, firma, impegna, riscuote quietanza in nome e per conto dell’Associazione; In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario. ART. 10 Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle delibere del Comitato di Presidenza e la organizzazione ed i servizi della Associazione ART. 11 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale, che eleggono il Presidente. Il Collegio ha la competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Direzione La carica è incompatibile con qualsiasi altra interna. ART. 12 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi eletti dal Congresso Nazionale; che eleggono il Presidente. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti: a) Esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione; b) Esamina i conti consuntivi ed i bilanci di previsione e redige una nota illustrativa. La carica è incompatibile con qualsiasi altra interna. ART. 13 Organi Periferici Sono organi periferici dell’Associazione, che hanno autonomia amministrativa ed economica: a) Le Federazioni Regionali; b) Le Federazioni Provinciali; c) I Circoli Comunali; d) Le Federazioni all’estero. ART. 14 La Federazione Regionale è retta da un Consiglio Direttivo composto fino a 9 componenti in rappresentanza delle province della Regione. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili – vengono eletti dal Congresso Regionale insieme ai collegi dei probiviri e dei revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo elegge: a) Un Segretario Che, in ambito regionale, ha le prerogative e le funzioni del Presidente Nazionale; b) Un Vice Segretario che, in ambito regionale, ha le prerogative e le funzioni del Vice Presidente Nazionale; c) Un tesoriere che è responsabile dei servizi amministrativi e contabili della Federazione. È compito della Federazione Regionale: a) Coordinare le iniziative dei Segretari Provinciali; b) Promuovere, sentite le Federazioni Provinciali dibattiti e manifestazioni a carattere regionale; c) Convocare ogni tre mesi, i Segretari Provinciali per programmare le iniziative da prendere in sede locale; d) Approvare i consuntivi ed i bilanci preventivi; e) Tenere collegamenti con gli organismi regionali. La Federazione Regionale può adeguare lo statuto alla normativa regionale. ART. 15 La Federazione Provinciale è retta da un Consiglio direttivo fino a 7 componenti, eletti dal congresso Provinciale. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e vengono eletti dall’assemblee dei circoli insieme ai collegi dei probiviri e dei revisori dei conti. Il Consiglio direttivo elegge: a) Un segretario che, in ambito provinciale, ha le prerogative e le funzioni del Segretario Regionale; b) Un Vice Segretario che in ambito provinciale, ha le prerogative e le funzioni del Vice Segretario Regionale; c) Un tesoriere che è il responsabile dei servizi amministrativi e contabili della Federazione; È compito della Federazione Provinciale: a) Promuovere dibattiti e manifestazioni a carattere provinciale; b) Coordinare le attività degli organismi affiliati e dei soci individuali; c) costituire organismi nei settori del tempo libero…; d) Mantenere collegamenti con gli organismi provinciali; e) Approvare il consuntivo ed i preventivi. ART. 16 Nell’ambito comunale più cittadini possono riunirsi in Circolo Comunale, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo. La costituzione del Circolo Comunale è retto da un segretario eletto dall’assemblea dei soci ed eventualmente da un Consiglio e dai collegi dei probiviri e dei revisori dei conti. Il Segretario ed i componenti il Circolo, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. ART. 17 Federazioni estere La Federazione all’Estero è retta da un Consiglio Direttivo fino a 5 componenti, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili – vengono eletti dall’assemblea dei soci insieme ai collegi dei probiviri e dei revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo delle Federazioni all’estero elegge nel suo seno: · Un Segretario; · Un Vice Segretario; · Un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire ed associare sezioni di zona e comunali, circoli assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e di disegnare autonomamente i rappresentanti dell’Associazione negli organismi di partecipazione promossi dal Governo Italiano. La Federazione può adeguare lo statuto alla normativa dello Stato. ART. 18 Gli organismi periferici vengono sciolti e temporaneamente retti da un Commissario straordinario quando la loro attività contrasti con i fini statutari e con gli indirizzi generali dell’Associazione o gravi carenze organizzative. La nomina del Commissario straordinario viene deliberata: a) Dal Comitato di Presidenza, nei confronti della Federazione Regionale e all’estero; b) Dal Consiglio Direttivo Regionale, nei confronti della Federazione Provinciale e del Circolo Comunale. ART. 19 Consulta Nazionale Il Comitato di Presidenza, può istituire la Consulta Nazionale composta dal Consiglio nazionale, dai Parlamentari, dagli Assessori, dai Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, dai sindacalisti e studiosi di problemi migratori, che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo sociale. ART. 20 – Delega Il Consiglio Nazionale è delegato ad adeguare lo statuto per ottenere il riconoscimento di on – lus Approvato all’unanimità dal Congresso nazionale a Roma il 10.12.2005 Estero: Argentina – Australia – Belgio – Canada – Francia – Germania – Inghilterra – Lussemburgo Svizzera – Sud Africa – Venezuela. Italia: Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Emilia R. – Lazio – Liguria – Molise - Puglia Sardegna – Sicilia. _______________________________ Il Consiglio Nazionale ha, poi, eletto il Comitato di Presidenza come segue Presidente Filippo Caria V. Pres.te Vicario Italo D’Agnanno V. Pres.te Peppino Abbati Segretario generale Giovanni Ortu Membro Giovanni Allegra Membro Giuseppe Mangolini Membro Alberto Pisano
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